Regesto
Art. 285 segg., 292 e 331 LEF; concordato con abbandono dell'attivo; revoca di atti giuridici; perenzione.
Nel caso di un concordato con abbandono dell'attivo il diritto di chiedere la revoca di atti giuridici decade dopo il decorso di due anni dall'omologazione del concordato (consid. 2-5).