Regesto
Costituzione di pegno manuale (art. 884 CC) mediante consegna di chiavi. Non è valida se il pignorante conserva una seconda chiave di cui possa liberamente disporre (consid. 1).
Una consegna occasionale della chiave al pignorante per un breve termine di tempo e per uno scopo preciso, secondo le istruzioni del creditore pignoratizio, fa del pignorante un semplice detentore, di guisa che il diritto di pegno rimane valido. Art. 888 cp. 2 CC (consid. 2).