Regesto
Art. 122 cpv. 2 LStr; assunzione di uno straniero che non è autorizzato a lavorare in Svizzera; minaccia di sanzioni nei confronti del datore di lavoro.
Prima di assumere uno straniero, il datore di lavoro deve assicurarsi che lo stesso sia autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera (art. 91 LStr). Il datore di lavoro che viola questo obbligo in maniera ripetuta si espone alla sanzione prevista dall'art. 122 cpv. 1 LStr, ovvero all'eventuale rifiuto delle sue domande di ammissione di lavoratori stranieri; l'art. 122 cpv. 2 LStr autorizza parimenti l'autorità a semplicemente minacciare (sotto forma di avvertimento) il contravventore con questa sanzione (consid. 2).
Risulta dall'interpretazione dell'art. 122 cpv. 2 LStr che l'avvertimento può essere inflitto a un datore di lavoro a partire dalla prima infrazione commessa (consid. 3-7).