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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
1. Art. 14 cpv. 2 OAFE: eccezione al principio, secondo il quale un terreno delimitato su un piano delle zone è considerato edificabile soltanto se ne sia data conferma scritta dall'autorità cantonale competente in materia di pianificazione del territorio. Caso in cui l'edificabilità della particella costituisce un fatto notorio per l'autorità adita (consid. 2).
2. Art. 6 cpv. 2 lett. d DAFE: interesse legittimo all'acquisto di un terreno, situato in luogo con penuria di abitazioni e destinato alla costruzione di alloggi economici. Criteri per giudicare la scarsità di abitazioni e l'economicità delle stesse (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 14 cpv. 2 OAFE