Regesto
Art. 2 disp. trans. Cost. Obbligo della massa fallimentare di fornire garanzie.
È compatibile con le norme del diritto federale che disciplinano la procedura del fallimento una disposizione cantonale che consente di esigere da una massa fallimentare garanzie per le spese processuali. Tale obbligo di fornire garanzie non viola pertanto il principio della forza derogatoria del diritto federale.