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Regesto

Art. 85 LD; art. 22 cpv. 8 del Protocollo n. 3 all'ALS; mancanza di valide dichiarazioni di origine sulle fatture al momento della dichiarazione in dogana; per le merci di poco valore, si deve tuttavia tenere conto delle dichiarazioni presentate nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione.
Prive di firma originale, le dichiarazioni di origine sulle fatture di sdoganamento preferenziale al momento della dichiarazione in dogana non erano valide secondo il diritto nazionale. Le autorità doganali svizzere hanno quindi proceduto a riscuotere posticipatamente i dazi doganali sulla base dell'art. 85 LD, siccome lo sdoganamento preferenziale era ingiustificato (consid. 3, 5.1-5.3).
La legge sulle dogane si applica sotto riserva dei trattati internazionali (art. 2 cpv. 1 LD). Nell'ambito di applicazione dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Comunità economica europea, occorre tenere conto delle dichiarazioni di origine che non esistevano ancora al momento della tassazione definitiva, ma che sono state notificate ulteriormente: per le merci di valore inferiore a 6'000 euro, l'art. 22 cpv. 8 del Protocollo n. 3 2005 dell'ALS consente espressamente di presentare le dichiarazioni di origine su fattura anche dopo la definitiva dichiarazione in dogana, a condizione che siano presentate nel paese d'importazione al più tardi entro due anni dalla loro importazione (consid. 4, 6.1 e 6.2). Nel caso concreto, i dazi doganali riscossi posticipatamente per sdoganamento preferenziale ingiustificato sono inammissibili dato che le dichiarazioni sono state presentate nel termine impartito di due anni.

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Referenzen

Artikel: Art. 85 LD, art. 22 cpv. 8 del, art. 2 cpv. 1 LD