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Regesto

Compensi per contribuzione alle spese domestiche (art. 633 CC).
All'avente diritto può al massimo essere riconosciuta, quale compenso per contribuzione alle spese domestiche, la somma che avrebbe potuto risparmiare compiendo lo stesso lavoro al servizio di terzi. Per principio il Tribunale Federale ritiene adeguate le indennità stabilite dal Segretariato svizzero dei contadini in Brugg.
Nei singoli casi le indennità possono essere ridotte, tenuto conto delle circostanze concrete; un aumento è per contro ammissibile unicamente se la specifica volontà del defunto é dimostrata o deve essere presunta. Un prezzo elevato conseguito con la vendita degli immobili della successione non giustifica comunque di attribuire a un erede, per titolo di compenso per lavoro, una somma superiore a quella che avrebbe potuto risparmiare compiendo lo stesso lavoro al servizio di terzi.

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Referenzen

Artikel: art. 633 CC