Regesto
Principio secondo cui i crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente devono essere coperti dal prezzo di aggiudicazione (art. 141 in relazione con l'art. 126 LEF).
I creditori pignoratizi di rango anteriore a quello del creditore procedente non possono rinunciare all'applicazione del principio secondo il quale i crediti poziori devono essere coperti.