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Regesto

Art. 85 cpv. 1 e 3 vLIVA; art. 96 cpv. 4 lett. a, art. 97 cpv. 1, art. 103 cpv. 1 e art. 104 cpv. 2 e 3 LIVA; art. 2 e 8 DPA; art. 34, 47 e 106 cpv. 3 CP; commisurazione della pena nell'ambito della sottrazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Criteri generali della commisurazione della pena (consid. 3.6.2; conferma della giurisprudenza). Se, come ciò è il caso dell'art. 85 cpv. 1 vLIVA e dell'art. 97 cpv. 1 seconda frase LIVA, la fattispecie penale applicabile non prevede alcun limite massimo generale e astratto della multa, ma unicamente un limite massimo per il singolo caso, definito sulla scorta dell'importo d'imposta sottratta o del profitto illecito, non è possibile fondarsi nuovamente sull'importo d'imposta sottratta per determinare se la multa deve situarsi nella parte superiore o inferiore di questo quadro individuale della sanzione (cosiddetto divieto della doppia presa in considerazione; consid. 3.7.1).
In caso di sottrazione intenzionale e consumata dell'imposta sull'importazione ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 vLIVA, l'importo d'imposta sottratta costituisce il punto di partenza per la commisurazione della pena. Su questa base, la pena dev'essere in seguito attenuata o aggravata in funzione degli altri fattori di commisurazione, segnatamente delle circostanze concrete legate al reato e dei relativi aspetti soggettivi, tenendo pure conto, per le multe superiori a fr. 5'000.- (cfr. art. 8 DPA), delle condizioni personali dell'autore e in particolare di quelle economiche (consid. 3.7.2 e 3.7.3).
Ratio legis della nuova nozione di diritto penale dell'imposta sul valore aggiunto previsto dagli art. 96 segg. LIVA (consid. 3.8 e 3.10.2). Malgrado il limite massimo fisso della multa stabilito dall'art. 96 cpv. 4 lett. a LIVA, in caso di sottrazione intenzionale dell'imposta sull'importazione il punto di partenza per commisurare la pena è costituito, come sotto l'egida del diritto previgente, dal provento (approssimativo) del reato, il provento del reato penalmente rilevante, considerato il principio "in dubio pro reo" applicabile nel diritto penale, non dovendo necessariamente corrispondere all'importo calcolato dall'autorità fiscale (consid. 3.10.1).

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Referenzen

Artikel: art. 2 e 8 DPA, art. 104 cpv. 2 e 3 LIVA, art. 34, 47 e 106 cpv. 3 CP, art. 96 cpv. 4 lett. a LIVA