Regesto
1. Interpretazione delle conclusioni di un ricorso (consid. 1 e 4).
2. Deposito, da parte di un terzo, della somma escussa al fine di evitare un imminente pignoramento. Se questo scopo diventa senza oggetto, l'ammontare depositato dev'essere restituito. L'ufficio d'esecuzione non può destinarlo a scopo diverso da quello perseguito dal depositante (consid. 2 e 3).