Regesto
Art. 78 cpv. 1 e 83 cpv. 2 LEF. Azione d'inesistenza del debito promossa prima della decisione sulla domanda di rigetto dell'opposizione; effetti sull'esecuzione.
Ove l'escusso promuova l'azione d'inesistenza del debito prima che sia stato deciso definitivamente sulla domanda di rigetto dell'opposizione, l'esecuzione rimane sospesa e non può pertanto essere proseguita.