Regesto
Art. 85 lett. a OG; annullamento da parte dell'autorità cantonale della decisione di un parlamento comunale di sottoporre alla votazione popolare un'iniziativa contraria al diritto.
Il diritto zurighese conferisce all'autorità cantonale il diritto di controllare, quale autorità di vigilanza o di ricorso, le decisioni di un parlamento comunale relative alla validità d'iniziative (consid. 4). Tale autorità può - senza violare il diritto di voto - dichiarare nulla un'iniziativa comunale e sottrarla alla votazione, nella misura in cui il suo testo sia chiaramente contrario al diritto cantonale (consid. 5).