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Regesto

Art. 271 n. 1 cpv. 1 CP; atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero.
Il reato intende impedire che uno Stato estero eserciti la propria autorità sul territorio svizzero e tutelare il monopolio del potere statale come pure la sovranità della Svizzera (consid. 1.4.1). L'art. 271 n. 1 CP ingloba l'atto che comporta una violazione o un'elusione del diritto svizzero o internazionale in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria, rispettivamente che compete, secondo il diritto dell'assistenza amministrativa o giudiziaria, a un'autorità o a un funzionario svizzeri. La consegna di informazioni o di documenti che in Svizzera possono essere trasmessi lecitamente unicamente su ordine dell'autorità lede il bene giuridico tutelato dall'art. 271 CP. Gli interessati possono trasmettere unicamente i documenti di cui possono disporre liberamente. Non è dato di disporre liberamente delle informazioni che identificano terzi non pubblicamente accessibili (consid. 1.4.2). Nulla muta al riguardo che le informazioni da trasmettere siano, per l'uso previsto, memorizzate anche in un terzo Stato (consid. 1.4.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 271 n. 1 cpv. 1 CP, art. 271 n. 1 CP, art. 271 CP