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Regesto

Responsabilità per la tenuta del registro fondiario (art. 955 CC); prescrizione dell'azione di risarcimento (art. 60 cpv. 1 CO).
1. I cantoni sottostanno alla responsabilità di diritto civile risultante dalla tenuta del registro fondiario per gli errori di misurazione commessi dai loro geometri revisori? Quesito lasciato indeciso (consid. 3).
2. Prescrizione assoluta ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 CO. Il termine assoluto di dieci anni per l'azione di risarcimento derivante dall'art. 955 CC decorre dall'atto lesivo, indipendentemente dal fatto se il creditore è a conoscenza del suo diritto. L'ultimazione di un'iscrizione illegale nel registro fondiario dà inizio al decorso del termine (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 955 CC, art. 60 cpv. 1 CO