Regesto
Art. 27 n. 2 CL; riserva all'art. 10 lett. a della Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale; notifica postale di una domanda giudiziale o atto equivalente estero in Svizzera.
L'intimazione postale diretta di una domanda giudiziale estera al convenuto in Svizzera viola insanabilmente l'art. 27 n. 2 CL in combinazione con la riserva all'art. 10 lett. a della Convenzione relativa alla notificazione (consid. 2 e 3).