Regesto
La libertà di lingua garantisce a livello individuale il diritto di parlare sia il Rumantsch Grischun che un idioma romancio (consid. 5.4). Limitazione della libertà di lingua in base al principio delle lingue ufficiali e a quello di territorialità (consid. 5.5), così come alla determinazione da parte dello Stato della lingua d'insegnamento (consid. 5.6). Il termine "romancio" usato a livello costituzionale lascia aperta la questione a sapere se ci si riferisca con ciò al "Rumantsch Grischun" o agli idiomi (consid. 5.7). Ne segue che la sfera protetta dalla libertà di lingua non è toccata dalla decisione impugnata (consid. 5. 8 e 5.9). La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata presa in considerazione a sufficienza (consid. 6).