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Regesto

Imposta sulla cifra d'affari. Trasferimento all'acquirente.
1. Il Tribunale federale non può esaminare la legittimità dell'art. 29 DCA e quella del DCF concernente il trasferimento dell'imposta sulla cifra d'affari, del 24 luglio 1951.
2. L'imposta per lavori di costruzione (per es., lavori di rivestimento del pavimento) può essere trasferita soltanto incorporando il suo ammontare nel prezzo della fornitura, e ciò anche se l'acquirente non è un committente privato, bensi un imprenditore che fattura il prezzo dei lavori a colui che li ha ordinati.

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Referenzen

Artikel: art. 29 DCA