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Regesto

Onere fondiario del vecchio diritto; diritto intertemporale (art. 2 e 17 Tit. fin. CC).
1. Un onere fondiario costituito sotto l'impero del vecchio diritto zurighese e che obbliga il proprietario attuale di un fondo a non rinunciare a una servitù attiva di non costruire è ulteriormente valida in virtù del vecchio diritto, ritenuto tuttavia che non sia in conflitto con norme del diritto vigente, emanate a tutela dell'ordine pubblico e dei buoni costumi (consid. 1).
2. Una norma non è di ordine pubblico già perchè di carattere imperativo, ma solo se promulgata a scopi di politica sociale e a tutela di principi morali (consid. 2).
3. Esame del carattere contrario all'ordine pubblico dell'onere fondiario litigioso dal profilo del principi dell'indivisibilità della servitù dal fondo dominante (consid. 3a) e dell'identità della servitù (consid. 3b), nonchè da quello del divieto dell'eccessivo aggravamento del fondo servente (consid. 3c).

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Referenzen

Artikel: art. 2 e 17 Tit. fin. CC