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Regesto

Acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero. Blocco delle autorizzazioni. Art. 7 cpv. 1 lett. b DAFE, art. 4 cpv. 1 lett. c OCF sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero, del 10 novembre 1976.
1. Con l'art. 4 cpv. 1 lett. c OCF 10 novembre 1976 si è rinunciato a pretendere che la clausola di rigore possa essere invocata dal venditore soltanto se l'abitazione gli serviva da residenza secondaria (consid. 3).
2. Il termine improprio di "appartamento" usato nel testo italiano di tale disposizione va inteso nel senso di "abitazione" e comprende sia un appartamento che una casa (consid. 3).
3. La "situazione di estremo rigore" contemplata nella menzionata disposizione può essere dovuta anche a ragioni di salute. Occorre tuttavia che la malattia tragga seco conseguenze particolarmente gravi, specie dal profilo economico, non altrimenti risolvibili che con la vendita a persone domiciliate all'estero che cercano una residenza secondaria (consid. 4, consid. 5) (conferma della giurisprudenza).
4. Per potersi richiamare all'eccezione di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. c OCF 10 novembre 1976 occorre dimostrare che neppure stranieri suscettibili di giovarsi dell'eccezione di cui alla lett. a della stessa disposizione sono disposti ad acquistare l'abitazione (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 7 cpv. 1 lett. b DAFE