Regesto
Art. 4 Cost., art. 346 segg. CP.
1. La pretesa dell'imputato d'essere indennizzato per il pregiudizio subito in conseguenza di un provvedimento legittimo adottato nei suoi confronti nell'ambito di un procedimento penale non è fondata sul diritto penale federale né sulla procedura penale federale, bensì sul diritto pubblico cantonale.
2. Il cantone le cui autorità abbiano ordinato ed applicato provvedimenti coattivi rimane competente a decidere se sia dovuta un'indennità e obbligato, in caso affermativo, a versarla, anche se il procedimento penale sia stato assunto successivamente da un altro cantone e si sia concluso con un decreto d'abbandono o con una sentenza assolutoria.