Regesto
Art. 4 Cost.; diritto di essere sentito; consultazione degli atti.
L'autorità chiamata a decidere su di una domanda di consultazione di un incarto, nella fattispecie di un incarto relativo a un procedimento penale concluso, deve ponderare gli interessi pubblici e privati in gioco. Essa commette un diniego di giustizia formale ove opponga al richiedente un semplice rifiuto fondato su ragioni di principio.