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Regesto

Art. 148 cpv. 1 e 3 CC. Azione di divorzio dopo la separazione.
Ove il giudizio sia pronunciato in considerazione di fatti sopravvenuti dopo la separazione, il coniuge attore può ottenere il divorzio se prova che il coniuge innocente al momento della separazione non lo è più a causa del suo comportamento successivo, per aver mancato in modo non trascurabile ai doveri essenziali del matrimonio, e ciò anche se tale colpa non è stata causale per la disunione (precisazione della giurisprudenza). Una relazione adulterina, anche si di breve durata, non è una mancanza veniale al dovere di fedeltà, che persiste malgrado la separazione. Non può peraltro affermarsi che il coniuge colpevole di tale mancanza commette un abuso di diritto manifesto se si oppone al divorzio.

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Referenzen

Artikel: Art. 148 cpv. 1 e 3 CC