Regesto
Determinazione della somma impignorabile del salario (art. 325 cpv. 1 CO).
L'ufficio di esecuzione deve, se richiesto da un interessato, determinare la somma impignorabile del salario anche se il lavoratore è fallito dopo la cessione di parte del salario e ha fatto opposizione all'esecuzione in seguito promossa dal creditore (consid. 2).
Il fallito non pùo invocare al proposito l'eccezione con cui contesta d'aver acquistato nuovi beni ai sensi dell' art. 265 cpv. 2 e 3 LEF (consid. 2).