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Regesto

Accordo tra la Svizzera e la Cecoslovacchia concernente l'indennità dovuta per gli interessi svizzeri in Cecoslovacchia, accordo m virtù del quale, a contare dal 1o gennaio 1950, i cittadini svizzeri e anche i cittadini cecoslovacchi non possono più in nessun modo far valere nella Svizzera determinati crediti verso debitori cecoslovacchi (art. 2 cp. 3, art. 6 cp. 1).
1. La violazione di questo disciplinamento deve essere impugnata mediante ricorso di diritto pubblico.
2. Applicazione dell'accordo agli averi bancari appartenenti a cittadini cecoslovacchi e bloccati in seguito alla riforma monetaria eseguita in Cecoslovacchia nel 1945.
3. Prova che il creditore possedeva la cittadinanza cecoslovacca il 1o gennaio 1950.
4. L'accordo è parimente applicabile ai processi che erano già pendenti il 1o gennaio 1950.
5. Violazione dell'ordine pubblico svizzero? Occorre tener conto della riforma monetaria cecoslovacca del 1953, in virtù della quale il creditore è stato espropriato senza indennità (clausula rebus sic stantibus)?

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 2 cp, art. 6 cp