Regesto
1. Il Tribunale federale respinge una domanda fondata sull'art. 1185 cpv. 2 CO e volta alla convocazione di un'assemblea dei creditori, se può essere a priori stabilito che la proposta da sottomettere al voto dell'assemblea non otterrebbe la sua approvazione (consid. 1).
2. L'assenso di tutti gli obbligazionisti è necessario per la proroga della scadenza di un prestito in obbligazioni la cui durata è già stata prolungata oltre le possibilità di sospensione e di proroga previste dall'art. 1170 num. 5 CO (consid. 2).