Regesto
Legge sul lavoro: Inapplicabilità nei confronti dei lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato (art. 3 lett. d).
1. Legittimazione ricorsuale di un'associazione professionale (consid. 1).
2. Nozione d'ufficio direttivo elevato ai sensi dell'art. 3 lett. d della legge sul lavoro (consid. 2).
3. Applicazione di questa nozione nella fattispecie concreta; l'attività svolta dai lavoratori considerati non corrisponde ad un ufficio direttivo elevato (consid. 3).