Regesto
I divieti di informazione imposti alle banche, limitati nel tempo, fondati sul segreto istruttorio della procedura penale e sorretti da motivi oggettivi, non costituiscono un'ingerenza particolarmente grave nella libertà di comunicazione e in quella economica garantite dal diritto costituzionale. Nella fattispecie la misura coercitiva litigiosa non rispetta tuttavia, a causa della sua durata, il principio della proporzionalità (consid. 5 e 6).