Regesto
Art. 5 PA, art. 97 e 128 OG ; art. 73 cpv. 2 LPP.
La facoltà nella procedura cantonale di addossare le spese processuali alla parte nel caso di ricorso temerario o interposto con leggerezza risponde a un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali.
Le relative decisioni - fondate sul diritto federale - sono quindi impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo.
Il Tribunale federale delle assicurazioni si pronuncia liberamente sul tema della temerarietà e della leggerezza nell'evenienza concreta; di contro esamina dal profilo ristretto dell'arbitrio la determinazione, secondo il diritto cantonale, dell'ammontare delle spese.