Regesto
Art. 85 cpv. 2 prima frase CPC; azione creditoria non quantificata; momento della successiva quantificazione.
In caso di un'azione creditoria non quantificata, la parte attrice deve quantificare la pretesa appena possibile. Se unicamente l'assunzione delle prove fornisce la base per stabilire l'entità della pretesa, una quantificazione alla prima arringa finale è sufficiente (consid. 4).