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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Immunité de juridiction de la République du Burundi dans un litige relatif à un contrat de travail.

  Suite au non-renouvellement de son contrat de travail par la Mission permanente de la République du Burundi auprès de l'ONU à Genève, la requérante a engagé une action devant la justice suisse.
  Un Etat peut renoncer à son droit d'immunité devant les tribunaux d'un autre Etat. En l'espèce, la condition d'un consentement exprès prévue à l'art. 7 par. 1 let. b de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens (CNUIJE), fait défaut. Il s'ensuit que la République du Burundi n'a pas renoncé à son immunité de juridiction.
  L'affaire entre dans le champ d'application de l'art. 11 par. 2 let. e CNUIJE. La requérante, ressortissante de l'Etat employeur au moment où l'action a été engagée, n'a jamais eu sa résidence permanente en Suisse. Les tribunaux ne se sont pas écartés des principes de droit international généralement reconnus en matière d'immunité des Etats et la restriction au droit d'accès à un tribunal n'est pas disproportionnée (ch. 49-67).
  Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(1° rapporto trimestriale 2019)

Diritto all'accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); immunità di giurisdizione della Repubblica di Burundi.

Il caso riguarda la questione dell'immunità di giurisdizione della Repubblica di Burundi.

La ricorrente, una cittadina burundese, è entrata nel 1995 a far parte della Missione permanente della Repubblica di Burundi presso le Nazioni Unite a Ginevra, in qualità di segretaria, sulla base di un "contratto di lavoro del personale locale" rinnovabile. A partire dal 1996, oltre al lavoro di segretaria, si è occupata anche della contabilità della Missione permanente, degli affari consolari e, durante le assenze dell'ambasciatore, ha sbrigato gli affari in corso della Missione con l'approvazione del Ministero degli affari esteri della Repubblica di Burundi. Nel 2007, la Missione ha informato la ricorrente di aver deciso di non rinnovare il suo contratto di lavoro. La ricorrente ha intentato un'azione per licenziamento abusivo contro la Repubblica di Burundi dinanzi al Tribunale del lavoro della Repubblica e Cantone di Ginevra. La Repubblica di Burundi ha fatto valere che le relazioni tra le parti erano coperte dall'immunità diplomatica poiché la ricorrente non aveva svolto compiti subalterni, aveva ricevuto uno stipendio più elevato rispetto a quello dei diplomatici in loco e, avendo la cittadinanza burundese e essendo residente in Francia, aveva pochi legami con la Svizzera. Il tribunale del lavoro ha considerato che la ricorrente era una diplomatica e che occupava una posizione subalterna. Ha osservato che il contratto di lavoro conteneva una clausola a favore della giurisdizione locale e che, pertanto, non vi era motivo di accordare allo Stato convenuto l'immunità di giurisdizione. La Repubblica di Burundi ha presentato ricorso alla Corte di giustizia della Repubblica e Cantone di Ginevra, che ha annullato la sentenza e ha accolto l'eccezione dell'immunità di giurisdizione. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della ricorrente.

Invocando l'articolo 6, paragrafo 1 CEDU, la ricorrente ha deplorato dinanzi alla Corte di essere stata privata del suo diritto all'accesso a un tribunale a causa dell'immunità di giurisdizione invocata dalla Repubblica di Burundi.

Secondo la Corte, la concessione dell'immunità sovrana ad uno Stato nella procedura civile si prefigge lo scopo legittimo di rispettare il diritto internazionale per favorire la cortesia e le buone relazioni tra gli Stati grazie al rispetto della sovranità di ciascuno. Nel caso in esame manca la condizione del consenso espresso, prevista dall'articolo 7 paragrafo 1 lettera b della Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Ne consegue pertanto che la Repubblica di Burundi non ha rinunciato alla propria immunità di giurisdizione. La Corte ha inoltre stabilito che la ricorrente, cittadina dello Stato d'impiego al momento in cui ha adito i tribunali svizzeri, non aveva la sua residenza permanente in Svizzera, ma in Francia. Ha pertanto concluso che il caso rientra nel campo di applicazione dell'articolo 11 paragrafo 2 lettera e della Convenzione, che i tribunali svizzeri non si sono discostati dai principi di diritto internazionale riconosciuti in materia di immunità statale e che la restrizione del diritto all'accesso a un tribunale non è sproporzionata in questo caso. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 11 par. 2 let