Regesto
Tasse di concessione per impianti di ricezione radiotelevisiva.
1. Nel diritto esclusivo spettante alla Confederazione di fare ed esercitare le telecomunicazioni (art. 36 Cost., art. 1 segg. LCTT) è compresa l'utilizzazione di un apparecchio radio o di televisione (consid. 2).
2. L'obbligo di una concessione per impianti riceventi sussiste indipendentemente dalla questione se l'uditore o il telespettatore segua programmi provenienti dall'estero o nazionali (consid. 3).
3. L'obbligo dell'Azienda PTT di rimettere alla SSR una parte degli introiti provenienti dalle tasse di concessione non tocca gli interessi degni di protezione degli uditori o telespettatori. Questi non possono pertanto invocare un preteso impiego illegittimo delle tasse versate all'Azienda PTT (consid. 4).
4. Le tasse di concessione costituiscono tasse di regalia; come tali, esse vanno determinate secondo il principio dell'equivalenza. L'ammontare delle tasse vigenti non è criticabile (consid. 5).
5. La base legale e la competenza del Consiglio federale per la riscossione delle tasse sono stabilite negli art. 1, 3, 8 e 46 cpv. 2 LCTT, come pure nell'art. 14 cpv. 1 lett. k LO PTT (consid. 6).