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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_186/2023  
 
 
Sentenza del 25 aprile 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Ryter, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Gian Maria Bianchetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'8 febbraio 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.337). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, cittadino serbo è giunto in Svizzera l'11 agosto 2016 in attesa di sposarsi con la cittadina elvetica B.________. Il matrimonio ha avuto luogo nel settembre 2016 a X.________ ed a seguito dello stesso il marito ha ottenuto un permesso di dimora annuale, rinnovato un'ultima volta fino al 12 settembre 2019. 
Con sentenza dell'8 luglio 2019, il Pretore di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio di B.________ e A.________, il quale aveva lasciato il tetto coniugale già dall'aprile precedente. 
 
B.  
Il 26 luglio 2019 A.________ ha chiesto il rinnovo del permesso di dimora. Dopo avere preso atto della separazione e del successivo divorzio dalla moglie ed avere sentito l'interessato (4 ottobre 2019), con decisione del 12 novembre 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha tuttavia risposto negativamente alla domanda e fissato ad A.________ un termine per lasciare il territorio svizzero. 
Su ricorso, la liceità della citata decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (9 giugno 2021) che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi in merito con sentenza dell'8 febbraio 2023. 
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 22 marzo 2023, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale e, in riforma dello stesso, ha chiesto che il permesso di dimora a suo tempo rilasciatogli sia rinnovato. Preliminarmente, ha domandato la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. 
Il Tribunale federale ha conferito l'effetto sospensivo al ricorso (28 marzo 2023) e si è fatto trasmettere dalle autorità cantonali l'incarto completo. Non ha però ordinato scambi di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. 
 
1.1. Nel caso in esame, il ricorrente insorge davanti al Tribunale federale considerando di avere un diritto al rinnovo del permesso di dimora in base all'art. 50 cpv. 1 LStrI. Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, la causa sfugge all'eccezione menzionata. In che misura le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione litigiosa siano effettivamente date è una questione di merito (DTF 147 I 89 consid. 1.1.1; sentenza 2C_906/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 1.1).  
 
1.2. Diretta contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2; art. 90 LTF), e presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va quindi esaminata quale ricorso in materia di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF.  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Chi ricorre deve quindi spiegare, in modo conciso ma confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove agli atti (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
Salvo quando ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), ciò che va dimostrato da chi ricorre, il Tribunale federale non può neppure tenere conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono comunque essere posteriori al querelato giudizio ("nova in senso proprio"; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). Nel caso in esame, il rispetto delle condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF non è dimostrato. I documenti allegati al ricorso e relativi al merito che non si trovino già altrimenti agli atti non possono essere quindi considerati. 
 
3.  
Anche il Tribunale amministrativo ticinese è giunto alla conclusione che il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno fosse giustificato. Da un lato, ha infatti rilevato che le condizioni per un richiamo all'art. 50 cpv. 1 LStrI non sono adempiute, sia a causa di un'unione coniugale inferiore ai tre anni (lett. a) che dell'assenza di gravi motivi personali che rendano necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (lett. b). D'altro lato, ha osservato che il diniego del rinnovo non è nemmeno contrario all'art. 8 CEDU, perché le condizioni per fare riferimento a questa norma non sono nella fattispecie date. 
Rinunciando a un richiamo all'art. 8 CEDU, ma appellandosi nuovamente all'art. 50 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2 LStrI, così come all'art. 9 Cost., l'insorgente considera invece che le conclusioni tratte dai Giudici ticinesi non siano condivisibili, perché lesive del diritto federale. 
 
4.  
 
4.1. Secondo l'art. 50 cpv. 1 LStrI - nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, qui determinante perché la domanda di rinnovo del permesso di dimora è stata formulata solo il 26 luglio 2019 (art. 126 cpv. 1 LStrI e contrario) - dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 42 LStrI risulta preservato se: (a) l'unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'art. 58a o (b) gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.  
 
4.2. Per la durata dell'unione coniugale, decisivo è il periodo tra l'inizio della coabitazione effettiva dei coniugi in Svizzera e lo scioglimento della comunità familiare, che coincide di regola con quello della comunità domestica (DTF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Il limite di tre anni previsto dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStri ha carattere assoluto, anche se mancano pochi giorni al suo raggiungimento (DTF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 e 3.4; sentenza 2C_647/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 4.2).  
 
4.3. L'art. 50 cpv. 2 LStrI precisa invece che può (tra l'altro) esservi un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b sia quando il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, sia quando la reintegrazione sociale nel Paese d'origine è fortemente compromessa.  
 
4.3.1. Per giurisprudenza, benché ogni tipo di violenza coniugale sia da prendere sul serio e vada condannato (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1), la violenza coniugale (fisica o psichica) alla quale si riferisce l'art. 50 cpv. 2 LStrI deve raggiungere una certa intensità. Inoltre, siccome hanno per obiettivo di esercitare potere e controllo sulla vittima, i maltrattamenti devono di principio avere un carattere sistematico (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1; 136 II 1 consid. 5.3; sentenze 2C_388/2022 del 6 marzo 2023 consid. 3.2.1; 2C_906/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 3.3). Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la persona giunta in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare e che si dichiara vittima di violenza deve dimostrare che non era possibile richiederle di continuare l'unione coniugale, in ragione del fatto che la situazione vissuta tra le mura domestiche rischiava di perturbarla in modo grave (DTF 138 II 393 consid. 3.1; sentenze 2C_906/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 3.3; 2C_1004/2020 del 23 marzo 2021 consid. 4.2.1).  
 
4.3.2. Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel Paese d'origine, l'art. 50 cpv. 2 LStrI subordina il riconoscimento di un grave motivo personale al fatto che la stessa risulti "fortemente compromessa". In questo contesto, la domanda non è quindi quella a sapere se per la persona in questione sia più facile vivere in Svizzera, bensì se, in caso di ritorno in Patria, la stessa sarebbe confrontata con gravi problemi di reinserimento (DTF 138 II 229 consid. 3.1; sentenze 2C_832/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 4.1.3; 2C_873/2013 del 25 marzo 2014 consid. 4.1, non pubblicato in DTF 140 III 289).  
 
5.  
 
5.1. Ora, con una prima critica il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI. In questo contesto, fa infatti valere che il termine di tre anni non è stato raggiunto solo per pochi mesi. Nel contempo, considera che il termine di tre anni può valere solo in una "situazione normale", non quando uno dei due coniugi è stato "costretto" ad abbandonare il tetto coniugale, perché se non lo avesse fatto la sua integrità fisica sarebbe stata seriamente in pericolo.  
 
5.2. Così argomentando, l'insorgente non tiene tuttavia conto di due aspetti, e cioè: da un lato, che il limite di tre anni previsto dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI ha carattere assoluto, anche se dovessero mancare pochi giorni al suo raggiungimento (DTF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 e 3.4; sentenza 2C_647/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 4.2); d'altro lato, che l'aspetto della costrizione ad abbandonare il tetto coniugale è considerato nell'ambito dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI, che il legislatore ha previsto proprio per i casi in cui le condizioni per riconoscere un permesso di soggiorno in base all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI non sono date, ma il ritorno in Patria non è comunque esigibile, in ragione di gravi motivi personali che vi si oppongono (DTF 138 II 393 consid. 3.1; sentenza 2C_906/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 3.2), tra i quali rientrano le violenze coniugali (sentenza 2C_777/2015 del 26 maggio 2016 consid. 3.1, non pubblicato in DTF 142 I 152). La critica relativa all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI va quindi respinta. Siccome l'unione coniugale non ha raggiunto la durata di tre anni richiesta, non occorre infatti soffermarsi nemmeno sul rispetto dei criteri di integrazione di cui all'art. 58a LStrI (precedente consid. 4.1).  
 
6.  
Riguardo al mancato riconoscimento dei gravi motivi personali da parte dei Giudici ticinesi, il ricorrente fa valere sia una lesione dell'art. 9 Cost. che una violazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStrI
 
6.1. Riferendosi all'art. 9 Cost. l'insorgente mira a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti e/o l'apprezzamento delle prove. Tuttavia, si limita a fornire una propria lettura della fattispecie e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che non basta.  
In effetti, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se ha tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 141 III 564 consid. 4.1). Di conseguenza, chi ricorre per lamentarsene deve argomentare, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 2C_211/2019 del 6 aprile 2022 consid. 7.1), ciò che l'insorgente per l'appunto non fa. 
 
6.2. In base ai fatti che emergono dal giudizio impugnato - che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) - va d'altra parte respinta anche la censura con la quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStrI.  
 
6.2.1. Come risulta dal giudizio impugnato, l'insorgente ha infatti trascorso infanzia, adolescenza e parte dell'età adulta in Serbia, giungendo in Svizzera solo all'età di 29 anni. Lingua, cultura e stile di vita del suo Paese di origine gli sono quindi più che noti.  
Nel contempo, l'esperienza professionale acquisita durante il soggiorno nel nostro Paese potrà anch'essa facilitare il suo rimpatrio. Problemi di reinserimento gravi e qualificati nel senso richiesto dall'art. 50 cpv. 2 LStrI e dalla giurisprudenza in materia (precedente consid. 4.3.2) non sono pertanto dati rispettivamente dimostrati. 
 
6.2.2. Riguardo al secondo aspetto, va invece rilevato che dal considerando 3.4.3 (pag. 8) del giudizio impugnato risulta certo un episodio di violenza attestato dal certificato medico di cui al doc. G dell'incarto del Consiglio di Stato (episodio del 21 marzo 2019, relativo ad un pugno/schiaffo all'orecchio sinistro ricevuto dalla moglie), così come un ulteriore episodio che potrebbe essere dovuto a violenza coniugale, al quale viene fatto riferimento nella testimonianza (indiretta) di cui al doc. 5 dell'incarto del Tribunale amministrativo ticinese (episodio del 28 dicembre 2018, ricondotto al lancio di un posacenere sempre da parte della moglie, che avrebbe causato al ricorrente delle lesioni al volto e, in particolare, all'arcata sopraccigliare). Dalla sentenza querelata, che vincola sul piano dei fatti anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), emerge però ugualmente: da un lato, che l'insorgente non ha segnalato i maltrattamenti che avrebbe subito a nessuna autorità; d'altro lato, che pure dopo la rottura del rapporto con la moglie, egli ha più volte indicato di essere ancora innamorato della stessa ed ammesso che una ripresa della vita coniugale sarebbe stata per lui concepibile (giudizio impugnato, consid. 3.4.3 pag. 9).  
Di conseguenza, non si può nemmeno dire che il ricorrente vivesse la vita di coppia come una minaccia alla propria integrità, grave a tal punto da non potere richiedere da lui il proseguimento della comunità domestica solo per paura di perdere il permesso di soggiorno a suo tempo ottenuto, e con conseguente necessità di rilasciargli un permesso per gravi motivi personali (precedente consid. 4.3.1; DTF 138 II 393 consid. 3.1; sentenze 2C_906/2022 del 23 febbraio 2022 consid. 3.5; 2C_919/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 5.3; 2C_709/2018 del 27 febbraio 2019 consid. 3.5; 2C_1125/2018 del 7 gennaio 2019 consid. 6.1; 2C_401/2018 del 17 settembre 2018 consid. 4.5). Come rilevato dai Giudici ticinesi, che fanno piuttosto riferimento ad un "normale" contesto conflittuale in seno alla coppia, le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno in base all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI non sono così adempiute neppure in relazione alla violenza domestica denunciata. 
 
7.  
Per quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili alle autorità (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 25 aprile 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli