Regesto
Cessione di crediti futuri e fallimento del cedente.
1. Estensione ed effetti giuridici del "diritto di pegno" generale conferito ai creditori dal fallimento (art. 92, 197 cpv. 1 e 204 cpv. 1 LEF) (consid. 2).
2. Crediti futuri ceduti che sorgano dopo l'apertura del fallimento del cedente non cadono nel patrimonio del cessionario, ma entrano nella massa fallimentare (consid. 3).