I procedimenti dinanzi al Tribunale federale iniziano con la presentazione di un atto di ricorso, dopodiché la controparte viene invitata a prendere posizione (primo ed eventualmente secondo scambio di scritti). Solitamente, dinanzi al Tribunale federale non vengono svolte udienze (con escussione delle parti e dei testimoni e arringhe degli avvocati). Se i membri del Tribunale coinvolti in una decisione non si accordano, viene svolta una deliberazione pubblica, al termine della quale il collegio giudicante vota sulle diverse soluzioni proposte e decide a maggioranza.
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Il procedimento dinanzi al Tribunale federale è disciplinato dalla legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
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Il Tribunale federale esamina le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti e dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) nel quadro di procedure chiaramente definite dalla legge ed entro termini precisi. La parte soccombente può presentare ricorso al Tribunale federale, da sola o assistita da un patrocinatore (avvocata o avvocato), purché tutte le altre condizioni di ammissibilità del ricorso siano adempiute.
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Salvo alcune eccezioni, non sussiste un obbligo ad essere rappresentati da un avvocato o una avvocata nell'ambito di un procedimento dinanzi al Tribunale federale. Maggiori informazioni in merito al patrocinio delle parti sono disponibili nella legge sul Tribunale federale (in particolare agli articoli 39 segg.)
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Le informazioni concernenti i costi sono disponibili nella legge sul Tribunale federale (in particolare agli articoli 62 segg.) nel Tariffa delle tasse di giustizia del
Tribunale federale. -
Giusta l'articolo 64 della legge sul Tribunale federale, la parte che non dispone dei mezzi necessari può chiedere al Tribunale federale la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili se le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo. Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa una avvocata o un avvocato o una avvocata.
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Comunicazione elettronica con il Tribunale federaleLa comunicazione elettronica con il Tribunale federale è definita dal Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità precedenti (RCETF; RS 173.110.29).Il deposito di un ricorso elettronico necessita le operazioni iniziali seguenti, da effettuarsi una sola volta:
- Acquisto di una firma elettronica qualificata
Lista delle firme elettroniche riconosciute. - Trasferimento delle memorie di ricorso tramite una piattaforma elettronica di distribuzione riconosciuta
www.privasphere.com, www.incamail.com.
Poi, per ogni invio, occorre- firmare elettronicamente il documento che contiene l'atto scritto mediante firma elettronica qualificata
- indirizzare i documenti al Tribunale federale mediante una piattaforma elettronica di distribuzione riconosciuta entro il termine fissato, in particolare per eGov (PrivaSphere) o raccomandata (IncaMail).
Osservazione: gli allegati possono essere inviati per posta entro il termine impartito. - Acquisto di una firma elettronica qualificata